Art. 24 — Ciclomotori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 10 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- a)cilindrata fino a 50 cmc;
- b)potenza fino a CV 1,50;
- c)peso del motore fino a kg 16;
- d)capacita' di sviluppare su strada piana una velocita' fino a 40 km all'ora. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 10 marzo 1987 · versione 0 su Normattiva