Art. 25 — Motoveicoli
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I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in:
- a)motocicli e motocarrozzette: veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
- b)motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- c)motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
- d)motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 25 quintali.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 10 marzo 1987 · versione 0 su Normattiva