Art. 25Motoveicoli

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I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in:

  • a)motocicli e motocarrozzette: veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
  • b)motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
  • c)motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
  • d)motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 25 quintali.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 10 marzo 1987 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art25 · fonte su Normattiva