Art. 25 — Motoveicoli
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[1](((Motoveicoli).
[2]1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:
- a)motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
- b)motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- c)motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
- d)motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'articolo 26;
- e)quadricicli a motore; veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone, al trasporto di cose, al trasporto promiscuo di persone e di cose, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocita' massima fino a 80 chilometri/ora. 2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. 3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 2.500 chilogrammi)).
Testo vigente dal 10 marzo 1987 al 26 aprile 1988 · versione 19 su Normattiva