Art. 27
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I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in:
- a)filobus: veicoli destinati al trasporto di persone;
- b)filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
- c)filoveicoli per trasporto di persone e di cose;
- d)filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva