Art. 3Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1987 al 1 giugno 1989. Leggi il testo vigente →

Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, puo' sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati. Il Prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. L'ente proprietario della strada puo' con ordinanza:

  • a)stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
  • b)riservare corsie a determinate categorie di veicoli;
  • c)vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;
  • d)disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;
  • e)stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve. Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo' con ordinanza prescrivere ai conducenti lo obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza. Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, puo' essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici. Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali. Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali o dal competente capo del Compartimento della viabilita'; per le strade militari dal comandante della Zona militare territoriale al quale spettano altresi' i poteri indicati nei commi primo e secondo. Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa. Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso. ((Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della, circolazione stradale ai sensi del primo comma e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata se la violazione e' commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso e' anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validita' della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta. Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare piu' elevato. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinche' non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore puo', altresi', impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando cio' sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione. L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidivita', la restituisce)).

Testo vigente dal 6 aprile 1987 al 1 giugno 1989 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art3 · fonte su Normattiva