Art. 32

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Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di altezza dal piano stradale. La lunghezza totale, compresi gli organi di attacco, non deve eccedere 6 metri per i veicoli ad un asse 10 metri per i veicoli a due assi e 11 metri per quelli a tre o piu' assi. Per gli autobus a due assi e' consentita la lunghezza di 11 metri. La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse, metri 7.50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi; la lunghezza totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18. Gli autoarticolati e gli autosnodati possono raggiungere la lunghezza massima di 14 metri. Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i cartelli e i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri. Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art32 · fonte su Normattiva