Art. 34
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Nessun veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 70, puo' trainare piu' di un veicolo. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non e' piu' atto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali. La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva