Art. 38 — Accertamento dei requisiti dei veicoli a trazione animale e revisioni periodiche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
I Comuni:
- a)accertano la larghezza dei cerchioni e determinano il peso complessivo a pieno carico consentito per ogni veicolo a trazione animale e destinato a trasporto di cose;
- b)accertano le condizioni di sicurezza dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone;
- c)possono effettuare, previa deliberazione del Consiglio, revisioni annuali dei veicoli previsti nella lettera b), e, ad intervalli non minori di cinque anni, revisioni degli altri veicoli a trazione animale o di singole categorie di essi. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale che non sia stato sottoposto a revisione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva