Art. 40
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I velocipedi debbono essere muniti di pneumatici nonche':
- a)per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore;
- b)per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
- c)per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa gialla. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattronila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva