Art. 44
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I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore. Nei motoveicoli con tre ruote, ottenuti aggiungendo un elemento laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura di quest'ultimo. Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote. I dispositivi di frenatura debbono permettere di arrestare il veicolo in modo rapido ed efficace. I veicoli indicati nel comma terzo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza. Chiunque circola con un motoveicolo o un ciclomotore nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva