Art. 55
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Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti. Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concetto con il Ministro della sanita'. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano piu' ai requisiti di silenziosita' prescritti. Gli Ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. ((Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione e' del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione e' ripetuta.)) La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; e' restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.
Testo vigente dal 5 marzo 1992 al 1 gennaio 1993 · versione 29 su Normattiva