Art. 60 — Estratto del documento di circolazione
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Gli Uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva