Art. 61
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L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa. ((Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne da' immediata notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo)). Chiunque viola la disposizione del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 26 febbraio 1968 al 1 gennaio 1993 · versione 6 su Normattiva