Art. 65
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L'efficacia del documento di circolazione e' sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. 55. Il documento di circolazione e' revocato:
- a)quando non sussistano piu' le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;
- b)quando vengano meno le condizioni per il rilascio: previste dagli articoli 58, comma sesto, e 63. La sospensione e la revoca, sono disposte dagli Ispettorati della motorizzazione civile.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva