Art. 65

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L'efficacia del documento di circolazione e' sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. 55. Il documento di circolazione e' revocato:

  • a)quando non sussistano piu' le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;
  • b)quando vengano meno le condizioni per il rilascio: previste dagli articoli 58, comma sesto, e 63. La sospensione e la revoca, sono disposte dagli Ispettorati della motorizzazione civile.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art65 · fonte su Normattiva