Art. 66Targhe degli autoveicoli, del motoveicoli e dei rimorchi

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Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati. I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione. I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che e' trasferibile da veicolo a veicolo. I veicoli che circolano muniti di foglio di via debbono essere provvisti di una targa provvisoria. I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano piu' leggibili. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria, del veicolo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 26 febbraio 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art66 · fonte su Normattiva