Art. 66 — Targhe degli autoveicoli, del motoveicoli e dei rimorchi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1968 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati. I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione. I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che e' trasferibile da veicolo a veicolo. ((I veicoli non ancora immatricolati che circolano per le operazioni di approvazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione devono essere muniti di una targa provvisoria. La targa provvisoria deve essere, successivamente, restituita all'atto della consegna della targa definitiva)). I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano piu' leggibili. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria, del veicolo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Testo vigente dal 26 febbraio 1968 al 1 gennaio 1993 · versione 6 su Normattiva