Art. 69-bis
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((La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale:
- 1)ai compartimenti ANAS per le strade statali;
- 2)ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza;
- 3)alle province per la rimanente rete viaria. La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circolazione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilita' della domanda. Gli uffici competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validita' sino al 31 dicembre di ogni anno. L'autorizzazione puo' essere rinnovata di anno in anno con validita' dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo. I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilita', l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonche', per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada. In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilita' il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante. Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di centimetri 50 per 50. Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale)).
Testo vigente dal 13 novembre 1984 al 1 gennaio 1993 · versione 17 su Normattiva