Art. 69Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole

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[1]Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole.

[2]Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 29, il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo' eccedere 50 quintali se a un asse, 80 quintali se a 2 assi e 100 quintali se a tre o piu' assi. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a un metro e 20 centimetri, i pesi complessivi di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 60 quintali, 140 quintali, 200 quintali. Il peso massimo sull'asse piu' caricato non puo' superare 100 quintali; quello su due assi contigui a distanza inferiore a metri uno e 20 centimetri non puo' superare 110 quintali e, se a distanza non inferiore a metri uno e 20 centimetri, 140 quintali. Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non puo' eccedere 160 quintali. ((Le macchine agricole che, per necessita' funzionali, hanno limiti di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo. Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 800.000)). Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale, senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila.

Testo vigente dal 13 novembre 1984 al 1 gennaio 1993 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art69 · fonte su Normattiva