Art. 71Equipaggiamento delle macchine agricole

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Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada, debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale. Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi di frenatura. Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1982, N. 38)) E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante, di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le lavorazioni meccanicoagrarie. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi e' prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo o dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Testo vigente dal 5 marzo 1982 al 1 gennaio 1993 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art71 · fonte su Normattiva