Art. 73
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Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ispettorato della motorizzazione civile il quale annota i mutamenti sul certificato. Qualora la macchina agricola sia trasferita, ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra Provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' di una macchina agricola nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Il certificato e' ritirato immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviato all'Ispettorato della motorizzazione civile ed e' restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva