Art. 80-quater

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(((Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida). 1. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare. 2. Il titolare e' tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)).

Testo vigente dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art80quater · fonte su Normattiva