Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1974 al 15 settembre 1974. Leggi il testo vigente →
Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza autoveicoli e motoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare o da un medico condotto e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici. ((L'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche e attitudinali e' effettuato da commissioni mediche provinciali nei riguardi:
- a)dei mutilati minorati fisici;
- b)dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;
- c)di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto e dall'ufficio provinciale della MCTC. Avverso il giudizio della commissione medico provinciale e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle ferrovie dello Stato. Di tale parere il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del dodicesimo comma, n. 1), del successivo articolo 91)). ((Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti:
- a)i requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali necessari per conseguire le patenti di guida, sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie e tipi di veicoli;
- b)le modalita' di rilascio e i modelli dei certificati medici;
- c)le mutilazioni o minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A, B ed F o per macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
- d)la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche provinciali)).
Testo vigente dal 21 marzo 1974 al 15 settembre 1974 · versione 9 su Normattiva