Art. 84 — Scuole per conducenti di veicoli a motore
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[1](((Autoscuole).
[2]1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole. 2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole. 3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a societa' aventi o meno personalita' giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di societa' o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale. 4. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 5. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 6. L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 del 1956. 7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. 8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
- a)l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b)il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;
- c)il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. 9. L'autorizzazione e' revocata quando:
- a)siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b)venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;
- c)siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterra' i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a cio' abilitato ed autorizzato)).
Testo vigente dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993 · versione 22 su Normattiva