Art. 89
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
I Prefetti e gli Ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneita'.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva