Art. 90
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Il conducente di ciclomotori deve avere con se' un documento dal quale possa rilevarsi l'eta'. Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con se' la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva