Art. 99
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[1](Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida)
[2]I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli Ispettorati della motorizzazione civile previa esibizione della carta di circolazione. I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva