Art. 12
[1](Art. 5, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
[2]I Consigli sono divisi in Sezioni. Il numero, la composizione e la competenza di queste sono stabiliti per ciascun Consiglio, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, secondo le disposizioni del regolamento generale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti