Art. 12-bis
((In seno ai Consigli potranno essere costituite, di volta in volta, per la trattazione di singoli problemi o per l'esame di questioni che interessino categorie rappresentate in due o piu' sezioni, Commissioni corporative formata da membri del Consiglio generale, da un rappresentante del P. N. P. nominato dal prefetto su designazione del segretario federale, e da esperti appartenenti alle categorie interessate, con composizione analoga a quella delle Corporazioni competenti nella materia. Tali Commissioni saranno costituite dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, con suo decreto che ne determinera' la composizione e i limiti di competenza. I presidenti delle Commissioni saranno nominati dal prefetto, che li scegliera' fra i presidenti delle sezioni. Le Commissioni corrisponderanno con le Corporazioni a mezzo del Ministero delle corporazioni, per gli argomenti di loro competenza o per quelli in esame presso le Corporazioni medesime)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti