Art. 9
((Il Comitato di presidenza e' composto del prefetto presidente, del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, del vice presidente, dei presidenti e vice presidenti di sezione, della fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, e di un rappresentante, nel Consiglio generale, rispettivamente, delle Unioni interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dell'Unione provinciale dei professionisti e degli artisti, e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. Qualora detti rappresentanti nel Consiglio generale siano piu' di uno per ciascuna categoria, il prefetto determinera' quale di essi dovra' far parte del Comitato di presidenza. I presidenti delle Sezioni sono nominati dal Ministro per le corporazioni su designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato. Sono di diritto vice presidenti di sezione i dirigenti delle Unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle rispettive categorie. Ove esista la Sezione marittima, funzioneranno da vice presidenti di questa e vice presidenti della Sezione industriale. Il Comitato di presidenza, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 23 del presente testo unico, ha anche i seguenti compiti: provvedere all'accertamento, alla determinazione dei prezzi e al controllo di essi nell'ambito della Provincia, secondo le direttive dei competenti organi corporativi centrali; svolgere azione, di intesa con le Associazioni professionali, per la regolare e sollecita stipulazione dei contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della Provincia; pronunciarsi sulle questioni relative ai licenziamenti dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali. Contro la decisione dei Comitati di presidenza a questo riguardo e' data facolta' di ricorso alla Commissione centrale costituita presso il Ministero delle corporazioni ai termini del decreto del DUCE del Fascimo, Capo del Governo, in data 4 maggio 1933-XI. Il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento puo' quando lo ravvisi opportuno - sottoporre all'esame del Comitato di presidenza, per le sue eventuali deliberazioni, determinate questioni che interessino la vita economica della Provincia)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti