Art. 15
Art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875
I consiglieri, nel numero fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, sono designati dalle Associazioni professionali giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti, nella cui circoscrizione sia compresa la Provincia. La rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali insieme considerati. Il Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, ha facolta' di ammettere alla designazione, fino al numero complessivo di sei consiglieri, l'Ente nazionale fascista della cooperazione, l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonche' altre istituzioni ed enti pubblici che abbiano sede o esplichino attivita' nella Provincia sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti