Art. 45

[1](Art. 1, commi terzo e quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927,n. 1071).

[2]Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che abbiano sede nel capoluogo della Provincia possono essere fusi con l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o ad esso aggregati. Gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'Ufficio provinciale predetto, come sezioni staccate.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art45 · fonte su Normattiva