Art. 45
[1](Art. 1, commi terzo e quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927,n. 1071).
[2]Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che abbiano sede nel capoluogo della Provincia possono essere fusi con l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o ad esso aggregati. Gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'Ufficio provinciale predetto, come sezioni staccate.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti