Art. 22
[2]Il vice-presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delegazione, puo' sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del vice-presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione designato dal presidente del Consiglio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti