Art. 28D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 31

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore piu' anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art28 · fonte su Normattiva