Art. 55 — Art. 3, commi primo e secondo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16
I redditi previsti dal precedente art. 54, quando risultino inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie nello stesso articolo indicate, sono soggetti alla imposta dei Consigli provinciali dell'economia corporativa per l'ammontare inscritto nei ruoli, indipendentemente dall'esistenza o dal carattere dell'azienda o dell'esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attivita' professionale. Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile in virtu' di leggi speciali, ovvero quando possano essere assoggettati a imposta a norma dell'art. 165 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175, sulla imposta di patente, benche' non risultino inscritti nei ruoli dell'imposta stessa delle dette categorie, o quando comunque non siano ancora accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, i Consigli avranno facolta' di procedere ad accertamenti diretti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti