Art. 54

[1](Art. 20, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

[2]Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 52, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonche' l'aliquota massima dell'imposta stessa. Ogni anno il Ministro per le corporazioni, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura dell'imposta che ciascun Consiglio e' autorizzato ad esigere per l'anno successivo. L'imposta anzidetta colpisce i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, compresi i redditi provenienti da attivita' agrarie che non siano contemplati dal Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonche' in categoria C, in quanto questi ultimi provengano da attivita' industriali o commerciali. Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio, secondo le modalita' per la ripartizione del reddito che saranno stabilite nel regolamento. I Consigli hanno facolta' di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale o agraria che non siano inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che possano essere assoggettati da parte dei comuni all'imposta di patente di cui all'art. 165 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, o comunque non ancora accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art54 · fonte su Normattiva