Art. 76 — Art. 4, commi terzo e quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16
((Al personale proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali inquadrata nei ruoli del personale di Stato dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ai sensi dell'articolo 73, e' conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza salvo le modificazioni previste nei seguenti comma)). L'entita' del trattamento di quiescenza sara' stabilita:
- a)pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;
- b)pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari complessivamente al 15 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 73. Gli attuali ordinamenti in materia di trattamento di quiescenza al detto personale potranno essere riveduti, coordinati in tipi uniformi e, occorrendo anche modificati, con effetto rispetto a tutti gli aventi diritto. ((Mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza, del personale facente parte dei ruoli organici di Stato, proveniente dal personale di ruolo dei Consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti