Art. 59
Art. 17 della legge 18 aprile 1926, n. 731
Il patrimonio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge. Le disponibilita' liquide devono essere depositate presso lo Istituto di emissione, ovvero presso Casse di risparmio ordinarie o presso altri Istituti di credito di diritto pubblico, aventi un patrimonio non inferiore a 5 milioni di lire, o anche in conto corrente postale. Ai Consigli e' vietata ogni partecipazione ad imprese agricole, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 32, n. 4, del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti