Art. 32
[2]Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli: 1° adempiono le attribuzioni gia' demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e ai Comitati zootecnici ed alle Amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162; 2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dello art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale; 3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i Consigli possono formare ruoli per attivita' professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni; 11 4° amministrano le Borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi', con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano; 5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella Provincia, provvedono alla loro coordinazione e' adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003; 6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso le Sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli articoli 61 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073. Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della Provincia e dei Comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti. Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai Consigli agrari provinciali. Ai Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e dei tesorieri della Provincia nei riguardi dei servizi di contabilita' e di cassa dei Consorzi: di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonche' quelle demandate ai Prefetti e alle Tesorerie delle provincie per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147
11Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 80-bis, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del n. 3, del presente articolo, primo comma, "nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti