Art. 32

[1](Art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del 11. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

[2]Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli: 1° adempiono le attribuzioni gia' demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e ai Comitati zootecnici ed alle Amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162; 2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dello art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale; 3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i Consigli possono formare ruoli per attivita' professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni; 11 4° amministrano le Borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi', con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano; 5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella Provincia, provvedono alla loro coordinazione e' adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003; 6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso le Sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli articoli 61 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073. Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della Provincia e dei Comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti. Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai Consigli agrari provinciali. Ai Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e dei tesorieri della Provincia nei riguardi dei servizi di contabilita' e di cassa dei Consorzi: di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonche' quelle demandate ai Prefetti e alle Tesorerie delle provincie per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147

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Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 80-bis, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del n. 3, del presente articolo, primo comma, "nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art32 · fonte su Normattiva