Art. 60 — Art. 25 della legge 18 aprile 1926, n. 731
Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformita' delle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. Per speciali ed eccezionali circostanze, potra' farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle lire 20.000. Potra' parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata, nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle lire 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni, potra' prescindersi anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti