Art. 106

[1](Art. 6, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

[3]Il relativo provvedimento non potra' essere impugnato se non per nullita' di forma, e la impugnazione non sospendera' la vendita.

[4]Il prezzo sara' versato all'Istituto, il quale prelevera' l'importo del suo credito in conformita' all'articolo 23, lettera f, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col R. decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art106 · fonte su Normattiva