Art. 62
Art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731
Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana. Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio puo' decidere caso per caso che la pubblicazione venga omessa o ritardata. Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, lo elenco delle deliberazioni e' comunicato al Ministero delle corporazioni. Il segretario del Consiglio e' responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero delle corporazioni. Chiunque abbia interesse puo' ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 52, lett. a), copia delle deliberazioni pubblicate.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti