Art. 67
Art. 35, commi dal primo al quarto, della legge 18 aprile 1926 n. 731
I Consigli provinciali dell'economia corporativa assorbiranno i rimanenti Comizi agrari, assumendone tutte le attivita' e gli oneri. S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano detti enti. Tuttavia i Comizi stessi potranno rimanere in vita, conservando il loro patrimonio e la qualita' di enti morali, per il conseguimento nell'ambito della circoscrizione nella quale operavano, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle categorie agricole, da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno pero', funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770. I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facolta' di trasformarsi in consorzi agrari, societa' anonime cooperative, a norma degli articoli da 219 a 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni, con le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento generale. S'intendono altresi' abrogate le disposizioni che regolano gli altri enti e organi assorbiti dai Consigli a norma dello art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 731.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti