Art. 67Art. 35, commi dal primo al quarto, della legge 18 aprile 1926 n. 731

I Consigli provinciali dell'economia corporativa assorbiranno i rimanenti Comizi agrari, assumendone tutte le attivita' e gli oneri. S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano detti enti. Tuttavia i Comizi stessi potranno rimanere in vita, conservando il loro patrimonio e la qualita' di enti morali, per il conseguimento nell'ambito della circoscrizione nella quale operavano, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle categorie agricole, da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno pero', funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770. I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facolta' di trasformarsi in consorzi agrari, societa' anonime cooperative, a norma degli articoli da 219 a 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni, con le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento generale. S'intendono altresi' abrogate le disposizioni che regolano gli altri enti e organi assorbiti dai Consigli a norma dello art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art67 · fonte su Normattiva