Art. 75

[1](Art. 4, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

[2]Al trattamento di quiescenza del personale considerato nell'art. 73 e che sara' inquadrato nei ruoli organici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli che hanno assorbito le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali dai quali il personale stesso proviene.1 Ai fini di tale trattamento, e' valido anche il servizio prestato presso le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali anzidetti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "L'art. 75 del predetto Regio decreto viene modificato come appresso: Dopo le parole «sara' inquadrato» invece che «nei ruoli organici dei Consigli provinciali dell'economia corporativa» dire «sia nei ruoli di Stato, sia nei ruoli consiliari»".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art75 · fonte su Normattiva