Art. 79
[1](Art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, e art. 8, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; articolo 16, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
[2]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, il regolamento generale e tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico. Sino a quando non sara' emanato il regolamento anzidetto, con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sara' provveduto ad emanare speciali disposizioni transitorie e le norme necessarie per l'applicazione del presente testo unico, nonche' di ogni altra disposizione sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. In attesa del detto regolamento e delle conseguenti modificazioni ai regolamenti speciali dei Consigli, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 1, commi primo e terzo, del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, riguardanti l'applicazione e la riscossione dei diritti, imposte e tributi consigliari.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti