Art. 109 — Regolamenti delegati
Art. 14, c. 2, L. n. 80/1984; Art. 17, c. 2 L. n. 400/1988 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei Ministri sentite le competenti commissioni parlamentari, udito il parere del Consiglio di Stato, sono emanati uno o piu' regolamenti al fine di adeguare le procedure e le modalita' di attuazione del presente testo unico.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva