Art. 81
Art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731
Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, fino a quando non si sara' altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli e gli Uffici delle provincie redente le disposizioni dei cessati regimi, concernenti i giudizi arbitrali di Borsa e la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa, in conformita' dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2329, e 28 febbraio 1930, n. 261.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti