Art. 17
[2]I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perche', esercitato il controllo di legittimita', vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.
[3]Potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva