Art. 19
[2]I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.
[3]La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali puo' a quello succedere.
[4]Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva