Art. 20

[1](Art. 21, Legge 11 agosto 1862, n. 800).

[2]La Corte vigila perche' le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perche' non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perche' la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art20 · fonte su Normattiva